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O. 29/11/2002 n. 3255

- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 e successive modifiche e integrazioni;

-Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

-Decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articoli 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218;

-Decreto-Legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1, comma 6, 6-bis e 7;

-Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19;

-Legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, art. 9;

- Legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche e integrazioni;

-Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 7 e 16, e successive modifiche e integrazioni;

-Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, art. 33, così come sostituito dall'art. 23 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

-Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11, 19, e successive modifiche e integrazioni;

-Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, articoli 32 e 53, e successive modifiche e integrazioni;

-Legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38;

-Legge regionale 13 settembre 1999 n. 20, art. 21;

-Legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 23, 28 e successive modifiche e integrazioni;

-Legge regionale 2 settembre 1998, n. 21;

-Legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, art. 2;

-Legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, art. 2 e successive modifiche e integrazioni; Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, art. 5, e successive modifiche e integrazioni;

-Legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, articoli 1, 2, 3, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 8 e successive modifiche e integrazioni.

2. Alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 4, 17 e 18 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e agli articoli 3 e 4 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto Decreto legislativo.

Art. 3.

1. Per l'esecuzione dei propri compiti il Commissario delegato si avvale, oltre che dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 della presente ordinanza, di un ufficio costituito da dieci unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonchè a società nel cui capitale vi è la partecipazione dell'amministrazione comunale.

2. Per la valutazione dei progetti, e per ogni esigenza di supporto tecnico, il Commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione altamente qualificati in numero non superiore a sei unità, nominati dal Commissario stesso.

3. Per le medesime finalità il Commissario delegato può conferire incarichi specifici a professionisti esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative nel limite di tre unità.

4. I compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 3 ed ai componenti del Comitato di cui al comma 2, sono stabiliti dal Commissario delegato all'atto della nomina o dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

5. Il Commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale dell'ufficio di cui al comma 1, compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennità di retribuzione di posizione in godimento, a valere sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

6. Il Commissario delegato è, inoltre, autorizzato ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni delle società di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato dispone, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate e destinate alla realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi.

2. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità di stato.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione.

Art. 6.

1. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile verrà istituito un "Comitato di rientro nell'ordinario", con compiti propulsivi e di vigilanza sull'operato dei soggetti preposti al superamento dell'emergenza.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenzioso sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri. La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002 Il Presidente: Berlusconi

 

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